Studio Legale Avv.Vincenzo Papa

Assistenza legale - Consulenze Tecniche

4 Luglio, 2008 alle ore 07:45

Olio d’oliva: certezza della provenienza

Le etichette poste sulle confezioni in vendita al pubblico di olio d’oliva devono riportare in modo chiaro la provenienza delle olive ed il frantoio.

Questi sono il paletti del decreto Mipaaf che obbliga le imprese alla tracciabilità mediante registri di carico e scarico, mentre lUnione Europea ci osserva.

L’origine dell’olio d’oliva garantita ne assicura la sua tracciabilità. Infatti il 5 febbraio u.s.,  il Ministero delle politiche agricole, guidato da Paolo De Castro, ha varato un nuovo decreto che stabilisce un tassello normativo mancante che garantisse la tracciabilità dell’olio d’oliva, partendo dall’origine delle olive utilizzate per la premitura e per la produzione dell’olio, fino al luogo in cui é stato utilizzato il frantoio per la premitura delle stesse.

Questo decreto ministeriale stabilisce istruzioni ai produttori ed agli operatori commerciali del settore, insieme agli organi incaricati dei controlli.
Il decreto del 10 ottobre 2007 introduce l’obbligo di origine sull’etichetta per l’olio d’oliva vergine ed extra-vergine che è in vigore dal 17 gennaio 2008 e che da tempo Bruxelles ha preso di mira. La commissione europea ha esaminato recentemente la legislatura italiana circa l’indicazione d’origine delle olive. Successivamente quanto detto é stato ribadito dal commissario Europeo all’agricoltura Mariann Ficher Boel che, rispondendo ad una domanda circa la validità del decreto italiano salva olio, il Commissario ha detto che quella attuale è una fase di studio ed esame e se la legge fosse distorsiva del mercato, l’Italia avrebbe un problema.

Il decreto obbliga le imprese a tenere per ogni stabilimento o deposito il registro di carico e scarico, in cui vanno annotati i movimenti per ogni tipo d’olio introdotto ed uscito di cui deve essere dichiarata l’origine. Il decreto dell’etichettatura dell’olio d’oliva, aveva detto l’ex ministro De Castro, è la volontà di tutte le parti sociali e politiche e rientra nel piano di salvaguardia della qualità dei prodotti made in Italy. Inoltre la qualità dei cibi, la tutela della salute, la trasparenza nei confronti dei consumatori, sono dei punti che assumono sempre più importanza e richiedono attenzione. L’entrata in vigore di questo decreto, ci darà la forza in questa linea che stiamo portando avanti in Europa, per il conseguimento degli scopi detti ed il 31 gennaio u.s. la Commissione Europea ha posto in essere l’indicazione obbligatoria dell’origine. Quindi, quando il legame prodotto - territorio é riconosciuto come importante dal consumatore, la tracciabilità del prodotto deve essere garantita.

Avv. Vincenzo Papa p.a.

3 Luglio, 2008 alle ore 08:29

Parcheggio dell’hotel - il cliente é sempre tutelato

L’automobilista parcheggia la sua auto che deve essere garantita contro furti e danni

 Sentenza del 30 ottobre 2007 del tribunale di Nola

L’automobilista che concorda di parcheggiare il proprio mezzo nell’area riservata ai clienti dell’albergo, se durante la notte subisce un furto o uno scasso deve essere risarcito. Al gestore dell’albergo non può però essere esteso anche il valore delle cose rubate.

Un cittadino si era recato presso un hotel con il proprio automenzzo carico di capi d’abbigliamento richiedendo assistenza per il parcheggio. Secondo il gestore, l’automobile poteva essere tranquillamente parcheggiata con il suo carico nell’apposita area attrezzata dell’hotel. In seguito al furto di tutto il carico che era nell’auto e da essa prelevato nottettempo per mano di ignoti, il danneggiato ha richiesto il risarcimento dei danni subiti ed il tribunale ha accolto in parte questa richiesta. Infatti, la particolare responsabilità prevista dal codice civile per gli albergatori non può trovare immediata applicazione, come precisato dal giudice a cui l’automobilista si era rivolto, in riferimento ai veicoli ed alle cose lasciate internamente.

Infatti il solo contratto di pernottamento non é sufficiente a sostenere la responsabilità dell’albelgatore e per ottenere un risarcimento specifico, prosegue la sentenza, occorre dimostrare che oltre al normale accordo di pernottamento, vi sia stato anche un ulteriore accordo scritto come contratto di posteggio dell’autovettura. Questo “contratto a parte” poteva certamente rientrare come extra contratto legale di deposito ed in cui si poteva ravvisare tutti gli elementi costitutivi derivanti dal medesimo sulla responsabilità dell’affidamento in custodia dell’autoveicolo stesso.

Nel caso specifico l’automobilista - cliente dell’hotel aveva effettivamente concordato con l’addetto alla ricezione, il parcheggio della propria auto in un’area di pertinenza in esclusiva dell’albergo, dotata anche di cancello per la chiusura notturna. Ciò ha posto in essere il contratto di posteggio garantito dalla direzione dell’hotel stesso che garantisce la custodia del veicolo ale condizioni sopra dette, come riferito dalla sentenza del tribunale di Nola, precisando che questa responsabilità non può essere estesa al valore delle cose trasportate. Infatti il contratto di posteggio si riferisce appunto alla custodia dell’autoveicolo tutelando l’automobilista - cliente dell’hotel da furti e danni eventuali che interessano il suo autoveicolo e non quello che eventualmente é presente come contenuto nel suo abitacolo.

Avv. Vincenzo Papa p.a.

2 Luglio, 2008 alle ore 08:26

La Consulta: Patente a punti - ricorso sempre consentito

 

La Consulta ha confermato il diritto alla difesa anti-decurtazioni

L’automobilista fotografato al passaggio con il rosso del semaforo attivo, può proporre ricorso anch e se la multa inviata per posta, é stata già pagata dal proprietario del veicolo.
Questo tipo di difesa é utile per salvaguardare i punti della propria patente di guida.
Lo ha confermato la Corte Costituzionale con l’ordinanza n.188 del 5 maggio 2006.

La questione esaminata dalla Consulta riguarda il dipendente di una società commerciale, fotografato con un sistema photored automatico alla guida di un veicolo aziendale. Al ricevimento dell’intimazione postale all’identificazione del conducente, il legale rappresentante della ditta proprietaria del veicolo aziendale, ha comunicato all’organo di polizia i dati del dipendente non identificato al momento dell’infrazione rilevata con il sistema automatico photored.

Contro il conseguente verbale, notificato anche all’identificato trasgressore, l’interessato ha proposto ricorso al giudice di pace che ha sollevato numerose censure di legittimità costituzionale.

La Corte ha però rigettato il ricorso e la sentenza specifica che, quando si comminano sanzioni non aventi natura personale, la responsabilità solidale prevista dall’art. 196 del Codice della strada, rappresenta un principio di carattere generale.

La Consulta infatti conferma che secondo la sentenza n.27/2006, la previsone di cui alla norma da ultima menzionata, non può essere letta disgiuntamente da quella di cui al successivo art.6 della stessa legge n.689 del 1981, che disciplina ,per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o in sua vece, l’usufruttuario o se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento e l’autore di una violazione.

Tuttavia risulta infondata, secondo la Corte, anche la supposta mancanza di tutela giuridica riservata all’autista in caso di delazione per la decurtazione effettuata a suo carico dal proprietario del veicolo. Come evidenziato anche dalla recente sentenza n.471/2005, una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in misura ridotta effettuata da uno dei soggetti coobbligati in solido per la stessa, ex art. 196 del Codice della strada, nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell’infrazione stradale, di adire le vie giudiziali che escludano l’applicazione a suo carico della sanzione personale costituita dalla decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Insomma deve escludersi una delimitazione al diritto di difesa del trasgressore non immediatamente identificato poiché allo stesso è sempre consentito proporre ricorso, anche se al solo scopo specifico di contrastare la decurtazione del punteggio dalla sua patente di guida. In sostanza é consentito proporre ricorso per una possibile azione di regresso ai danni del ricorrente, determinata dal proprietario dell’autoveicolo, nel caso specifico, che abbia pagato la sanzione pecuniaria.

Avv. Vincenzo Papa p.a.

1 Luglio, 2008 alle ore 08:41

Se il figlio elabora lo scooter genitore sempre responsabile

 Sentenza della Cassazione n° 6685 che respinge il ricorso di un padre.

Se un figlio minorenne modifica le caratteristiche tecniche del proprio motorino con lo scopo di ottenere un incremento delle prestazioni e della velocità massima, la responsabilità é sempre del genitore.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, ripristinando la confisca di un motorino disposta dal Prefetto di Padova a carico di un uomo, proprietario del ciclomotore e genitore, esercente la potestà del figlio minore, che utilizzava questo mezzo non più rispondente alle caratteristiche e prescrizioni, indicate dall’art.52 del Codice della strada, in grado di raggiungere una velocità massima superiore al limite consentito.

L’uomo aveva chiesto ed ottenuto l’annullamento dell’ordinanza del verbale del Prefetto, dal Giudice di pace di Cittadella, rilevando che non aveva mai usato il motorino e quindi, non si era potuto accorgere delle modifiche apportate da suo figlio. Inoltre sottolineava che il raggazzo apparentemente risiedeva con lui, quale genitore affidatario, dato che dopo lo scioglimento del matrimonio dei genitori era andato a vivere con i nonni paterni.

Di diverso parere la II Sezione Civile della Suprema Corte che, con la Sentenza n° 6685, ha accolto il ricorso del Prefetto di Padova, contro la decisione del Giudice di pace, con la seguente motivazione:

   In relazione alla modifica delle caratteristiche tecniche del ciclomotore, “qualora il fatto sia commesso da un minorenne - osservano i giudici della Cassazione - questa Corte ha già avuto modo di affermare che la dimostrazione del genitore di non aver potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver fatto il possibile per evitare che il medesimo circolasse in strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che il veicolo non venisse a tal fine modificato”.

Avv. Vivenzo Papa pa.  

28 Giugno, 2008 alle ore 08:32

Risarcimento diretto dei danni auto causati da incidenti stradali

 

Da oltre un anno e cioé dal 1° febbraio del 2007 é entrato in vigore il regolamento approvato con il Dpr 18.07.06 n. 254, esso prevede che chi abbia subito danni alla propria auto derivanti dalla circolazione stradale, possa rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa.
Lo scopo di questo provvedimento (cfr.art. 14) é stato quello di consentire effettivi benefici per gli assicurati attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che contemplano l’impiego di clausole per il risarcimento del danno in forma specifica, con contestuale riduzione del premio per l’assicurato.

Il risarcimento diretto comprende tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità, al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro, deve rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa con la quale ha contratto il contratto relativo al veicolo ultilizzato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con consegna a mano o telegramma, fax o via e-mail.

L’impresa deve dare immediatamente comunicazione della richiesta all’assicurato ritenuto in tutto o in parte, responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento della dinamica del sinistro.

La richiesta deve contenere:

  • i nomi degli assicurati
  • le targhe dei veicoli coinvolti
  • la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione
  • la descrizione circostanziata delle modalità del sinistro
  • le generalità di eventuali testimoni
  • l’indicazione dell’eventuale intervento delle forze di polizia
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno

Nell’ipotesi di lesioni subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, la richiesta deve inoltre indicare:

  • l’età
  • l’attività ed il reddito del danneggiato
  • l’entità delle lesioni subite
  • l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti
  • l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista

L’impresa nel termine di:

  • sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti i soli veicoli o cose
  • novanta giorni, in caso di lesioni a persone, deve comunicare al danneggiato l’importo che i ntende offrire a titolo di risarcimento del danno subito, oppure i motivi che impediscono di formulare l’offerta.

Nel caso in cui il danneggiato accetti l’offerta, l’istituto assicurativo é tenuto a rivalere l’assicurato unicamente delle spese mediche sostenute e non quelle per consulenze ed assistenza professionale.

Avv. Vincenzo Papa p.a.

24 Giugno, 2008 alle ore 07:51

Compensi a rischio

 

Sentenza della Corte di Cassazione n.1600 del 24 gennaio 2008


Tutela dei creditori: sono da restituire i soldi presi dai falliti

Premessa: Il principio stabilito da questa sentenza della Cassazione é che i beni percepiti dal fallito in corso di procedura, devono essere acquisiti a vantaggio dei creditori, al netto dei costi sostenuti.

Se il fallito prosegue la sua attività economica dopo il fallimento, retribuendo chi collabora con lui, quest’utimo rischia di dover restituire i compensi al curatore.
In mancanza di una chiara imputazione del lavoro di terzi al complessivo reddito che il fallito riesce ancora a produrre, se autorizzato a continuare la propria iniziativa o ad assumerne altre, tutti gli esborsi effettuati appartengono alla massa attiva.

Questa sentenza della Cassazione ha affermato la necessità che i beni arrivati al fallito in corso di procedura, siano acquisiti a vantaggio dei creditori al netto dei costi certi sostenuti per l’acquisto e la conservazione.

Questa regola é stabilita dall’art.42 legge fallimentare,ma si combina al principio dell’inefficacia dei pagamenti posteriori alla dichiarazione: chi é saldato delle sue prestazioni dal fallito riceve male e deve rimborsare il curatore, ai sensi dell’art. 44 della stessa legge, a meno che sia accertabile che la collaborazione era prevista ed é divenuta oggettivamente inutile.

Nella vicenda, giudicata dalla Corte d’Appello di Messina, un ingegnere era stato autorizzato a continuare l’attività per l’assessorato ai lavori pubblici anche dopo il proprio fallimento.
Di conseguenza un architetto fatturava prestazioni di consulenza al fallito che lo retribuiva. Da un’idagine fatta dal curatore, scoprì le uscite ed emerse però, che la procedura non aveva incamerato alcun utile dalle attività svolte dal fallito, ne quest’ultimo era stato autorizzato a servirsi di terzi, retribuendolo addirittura in proprio.

I giudici della Prima sezione civile, in ogni caso, hanno ritenuto l’onere di dimostrare che, le prestazioni professionali del terzo concorrevano a realizzare il risultato economico del vantaggio per la massa dei creditori spettava al terzo stesso.

Nel caso specifico, era mancata tale prova e l’architetto non era riuscito a dimostrare che il committente pubblico avesse rapporti con un collegio di professionisti. Dagli atti risultava che l’assessorato intendeva stabilire una relazione d’opera con un solo professionista.

In questi casi é conseguenza inevitabile che i pagamenti così ricevuti sono precari e vanno restituiti al curatore, poiché del tutto inefficaci verso la massa.

Avv. Vincenzo Papa

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23 Giugno, 2008 alle ore 08:46

Tarsu - i rincari vanno comunicati ai contribuenti

 

Corte di Cassazione: Sentenza n.25368 del 5 dic.2007- la cartella é nulla

Il contribuente deve essere sempre avvertito per l’aumento delle imposte dirette. La cartella esattoriale con ruolo supplitivo, modificata d’ufficio da un funzionario, senza che sia stato prima notificato l’avviso di accertamento motivato, nel quale viene comunicato il nuovo regolamento approvato dalla giunta che ha portato all’aumento é nulla.

Questa decisione é stata presa dalla Cassazione con la sentenza n.25368 del 5 dic.2007, respingendo il ricorso del Comune di Ortona che aveva notificato una cartella esattoriale Tarsu (supplitiva) riguardante alcuni conguagli e modificata da un dipendente comunale. All’interessato, però, non era mai stato notificato un avviso di accertamento nel quale venisse indicato l’aumento. Nel caso specifico, un regolamento comunale aveva riqualificato la zona in cui si trovava l’abitazione del contribuente, come interna al perimetro urbano e conseguente aumento della Tarsu.

Il contribuente aveva impugnato questa cartella di fronte alla commissione tributaria provinciale di Chieti, che gli aveva dato ragione.

In secondo grado, poichè la Ctr dell’Aquila aveva respinto l’appello dell’ente locale, affermando che: la fonte normativa dell’imposizione dovesse individuarsi nel regolamento comunale, che la rettifica d’ufficio della tassa era stata operata dal funzionario comunale responsabile senza informare il contribuente. Inoltre, detto funzionario non era munito dei poteri necessari per assumere i provvedimenti facenti parte dell’iter procedimentale, che il comune, operando correttamente, avrebbe dovuto modificare il regolamento vigente, in modo da informare il contribuente delle ragioni della maggiore imposizione.

Contro questa decisione il comune ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione perdendolo.

I giudici della sezione tributaria hanno chiarito che la manca notifica dell’accertamento motivato, significa omettere .

Anche in questo caso va applicatoil principio secondo cui “l’obbligo motivazionale dell’accertamento può ritenersi adempiuto solo se il contribuente era stato informato della nuova pretesa tributaria”.

Concludendo, il contribuente pagherà la Tarsu come se la zona in cui si trova il suo terrreno fosse ancora classificata “esterna al perimetro urbano.

Avv. Vincenzo Papa

21 Giugno, 2008 alle ore 19:29

A rate le cartelle oltre 5 mila euro

 Si potranno rateizzare le cartelle di pagamento superiori a 5 mila euro fino a un massimo di otto rate trimestrali, mentre le cartelle superiori a 50 mila euro potranno essere dilazionate fino a un massimo di venti rate trimestrali.

I contribuenti in temporanee difficoltà economiche potranno richiedere all’ufficio la rateizzazione delle proprie cartelle di pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili. Inoltre, scompare l’obbligo dell’anticipazione prevista dall’articolo 9, comma 1 del decreto legge numero 79/97 che i concessionari della riscossione erano tenuti a versare entro il 30 dicembre di ciascun anno con riferimento alle somme riscosse l’anno precedente.

Queste alcune delle indicazioni che si ottengono dalla lettura dell’articolo 36 del decreto legge n° 240 del 31/12/2007 (cosiddetto milleproroghe) pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n° 320.

Il terzo articolo della disposizione in esame, infatti, apporta una modifica a una norma contenuta nel testo della legge finanziaria 2008, approvata lo scorso 21 dicembre con il numero 244, sulla Gazzetta Ufficiale del 24/12/2007. Infatti si dispone che a decorrere della sua entrata in vigore, al primo comma dell’articolo 3-bis del dlgs n° 462/1997, norma che come si diceva è stata introdotta dal comma 144 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, per le cartelle di pagamento che presentino un ammontare complessivo superiore a 5 mila euro, in luogo della prevista rateizzazione in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, come si desumeva dal testo tratto dalla finanziaria 2008, si debbano invece considerare un numero massimo di otto rate trimestrali.

Per le cartelle superiori a 50 mila euro, invece, si potrà richiedere (con la presentazione di apposite garanzie) l’instanza di rateizzazione prevedendo una dilazione in venti rate trimestrali di pari importo.

Infine, i contribuenti in temporanea situazione di difficoltà, secondo quanto dispone il quarto comma dell’articolo 36 del milleproroghe, che opera una revisione all’articolo 19 del dpr n° 602/73, potranno chiedere all’ufficio finanziario una dilazione di pagamento delle somme iscritte a un ruolo fino a un massimo di 48 rate mensili.

I concessionari della riscossione, inoltre, non sono più tenuti a versare entro il 30 dicembre di ogni anno, secondo quanto disponeva l’articolo 9, comma 1 del decreto legge n° 79/1997, il 33,6% delle somme come acconto sulle riscossioni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo.

Con l’abrogazione disposta dal primo comma dell’articolo 36 del milleproroghe, i concessionari non sono più tenuti al versamento parziale delle somme riscosse che dovevano a titolo versamento parziale delle somme riscosse che dovevano a titolo di attuazione delle disposizioni modificative della disciplina dei servizi di cassa degli uffici finanziari.

Avv. Vincenzo Papa

21 Giugno, 2008 alle ore 19:02

Stop ai pagamenti delle vecchie multe auto

Dopo il passaggio ad Equitalia, cancellate le cartelle non notificate entro due anni dalla consegna del ruolo.

La finanziaria 2008 ha assicurato un’arma di difesa in più ai cittadini che in passato hanno commesso violazioni al Codice della strada. Si tratta delle irregolarità contestate dai vigili urbani che non hanno ricevuto entro due anni dalla consegna del ruolo dall’amministrazione all’esattore la notifica della cartella di pagamento.

L’articolo 1, comma 153 della legge 244/07 ha infatti fissato il limiti alla riscossione a mezzo del ruolo delle sanzioni amministrative irrogate dalla Polizia municipale.

Da quest’anno, secondo la norma gli agenti della riscossione non potranno più richiedere il pagamento di somme relative a sanzioni amministrative comunali, se al momeno di acquisizione delle quote di vecchie società concessionarie da parte di Equitalia la cartella non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

I dubbi

una delle obiezioni da fare secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza 280/2005), é che la consegna del ruolo dall’amministrazione comunale al concessionario non ha una data precisa. Normalmente  l’interessato non viene mai a conoscenza di questa data e la portata della norma viene limitata e le garanzie per il cittadino si riducono.

Tuttavia il comma 153 impone una deroga alla regola generale che fissa il diritto a riscuotere queste entrate nel termine di prescrizione di cinque anni. L’articolo 28 della legge 680/81 stabilisce infatti che la riscossione delle somme dovute per violazioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui sono state commesse.
Il legislatore però non tiene conto che le sanzioni amministrative e più in generale le entrate comunali, tributaried extratibutarie, possono essere riscosse con mezzi diversi diversi dalla cartella di pagamento. Dunque, si pone un dubbio: che cosa accade se il Comune già da tempo non riscuote le sanzioni irrogate  dalla Polizia Municipale tramite concessionario-esattore?

Le ingiunzioni

La Finanziaria fa riferimento alla notifica della cartella di pagamento entro due anni dalla data di consegna del ruolo. In questo caso, sembra che la previsione non trovi applicazione se la riscossione delle sanzioni sia stata effettuata dai Comuni a mezzo ingiunzione. Anche se, ancora oggi viene messa in discussione la riscossione con questo strumento delle sanzioni irrrogate per violazione al CDS. La legge  689/81 prevede solo il ruolo e la cartella di pagamento. Va ricordato che il Comune può, con regolamento, disciplinare la modalità di gestione delle entrate che ritiene più idonea. La scelta tra ruolo ed ingiunzione non é limitata alle entrate tributarie, ma é estesa anche alla entrate di natura diversa: Sentenza del Consiglio di Stato sez.V n°5271 del 03 ott.2005.

Ci sono state delle pronunce di segno diverso del Giudice di pace di Taranto che, con la sentenza 1931 del maggio 2005, ha stabilito che nel caso di recupero coattivo delle sanzioni, la modalità di riscossione non è quella prevista dall’art.2 del Regio Decreto 639/10 (ingiunzione), ma quella indicata dalla legge 689/81, che prevede “in sede di esecuzione forzata, l’iscrizione a ruolo del credito vantato e la conseguente emissione della cartella esattoriale”.

Ormai la questione dovrebbe essere stata risolta per via normativa. La Finanziaria 2006 (legge 266/05) Ha previsto infatti che i Comuni ed i concessionari iscritti all’albo istituito presso il Ministero dell’Economia possono procedere alla’accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria e coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente. per queste sanzioni, quindi potranno esser utilizzate le modalità relative alla gestione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

Avv. Vincenzo Papa
 

18 Giugno, 2008 alle ore 08:07

Giurare il falso é sempre reato

 Sentenza della Corte di Cassazione n.7208 del 14 febbraio 2008

Non ci sono scappatoie se in aula si giura il falso e risponde di falsa testimonianza chi, per salvare se stesso o anche uno stretto parente dal carcere, depone il falso.

Le sezioni unite penali della Cassazione, con questa sentenza, hanno risolto un radicato contrasto di giurisprudenza che era arroccato nella VI Sezione Penale e per mettere la parola fine a lunghe diatribe tra giuristi e magistrati il Collegio esteso ha emanato le sue conclusioni racchiuse in un principio di diritto ben definito.

Infatti, “la causa di esclusione dalla punibilità per il delitto di falsa testimonianza, prevista per chi ha commesso il fatto ed essere stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave nocumento nella libertà e nell’onore, non ha validità nell’ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi”.

Il problema fondamentale, come di solito in questi casi, era capire se aveva validità o meno la scriminante dello stato di necessità. Andava chiarito, se il bisogno del teste di salvare un congiunto o se stesso dal carcere poteva essere visto in chiave giuridica come lo strumento per far cadere il reato di falsa testimonianza.

La maggior parte della giurisprudenza si era da lungo tempo orientata sulla linea della punibilità ampia del reato. Conseguentemente a questa severità si era sempre opposta la dottrina  secondo cui se da un lato é vero che il testimone può astenersi, é altrettanto vero che tacere potrebbe comunque pesare sulla bilancia della giustizia dalla parte della colpevolezza.

Forse sotto le pressioni continue dei giuristi, alcune pronunce di legittimità si erano discostate dalla prima linea interpretativa per favorirne una più garantista a vantaggio del testimone: se, dopo essere stato avvertito della facoltà di astenersi, avesse mentito per salvare un prossimo congiunto, non avrebbe potuto essere punito.

Queste recenti decisioni  sono state abbandonate dal Collegio esteso, che ha invece sancito la punibilità di chi mente in aula senza lasciare alcuna possibilità di salvataggio.

Avv. Vincenzo Papa